ORGOGLIO GORIZIANO, QUATTRO INCONTRI IN SALA DORA BASSI

OBIZZI SUI MUSEI PROVINCIALI, UN PARERE LEGALE

25.04.2016 18:27

Riportiamo le considerazioni dell'avvocato nonchè consigliere provinciale Dario Obizzi in merito alla sciagurata operazione congiunta Provincia-Regione in merito ai Musei provinciali di Gorizia. Si evince, da questa analisi, l'assoluta inconsistenza del progetto e delle giustificazioni addotte dal Presidente Gherghetta nonchè dall'assessore regionale Torrenti.

 

 

1861 nascono i Musei Provinciali per iniziativa di Ferdinando Gatti;

·         13 marzo 1909 nasce – quasi in contrapposizione – il Museo Civico di Gorizia, giusta delibera del consiglio comunale;

·         Fine estate 1918, Cossar porta tutto quel che resta della collezione del Museo Civico all’interno dei Musei Provinciali al fine di impedirne la dispersione;

·         Dagli Inventari Cossar (ed anche dalla collezione Bolle) si comprende che molti beni – conservati nei Musei Provinciali - sono stati donati al Municipio di Gorizia;

·         Nel 1926 la Provincia del Friuli espressamente dichiara (rectius, delibera) di cedere i Musei Provinciali (allora della Redenzione) al Municipio di Gorizia, riconoscendo così il valore ed il legame con il territorio cittadino;

·         Da un punto di vista storico-giuridico, appare evidente che le collezioni degli attuali Musei Provinciali – oltre ad essere fortemente legate e connotate da uno strettissimo rapporto con Gorizia – sono in parte di proprietà dello stesso Comune;

·         In particolare l’archivio provinciale – quello che ha il maggior valore economico di tutte le collezioni ed oggetti dei Musei Provinciali (ca. € 79.000.000) – annovera tantissimi documenti riferibili alla città di Gorizia, alcuni dei quali sicuramente di proprietà dello stesso Comune (ad es. i censimenti austriaci della città di Gorizia dal 1840 al 1910, in cui la popolazione veniva individuata in base alla lingua – italiani, tedeschi, sloveni);

·         Parallelamente non sembra esserci alcun documento di rilievo che si riferisce o provenga dalla città di Monfalcone, la cui unione alla Provincia di Gorizia è molto recente;

·         In questo quadro così complesso e composito si innesta poi l’aspetto giuridico;

·         Le collezioni museali ed archivistiche costituiscono demanio dello Stato (art. 822 c.c.) e quindi patrimonio inalienabile (art. 824 c.c.);

·         Il D.L.vo 42/04 (Testo unico dei beni culturali) prevede all’art. 53 co. 3 che il trasferimento di detti beni demaniali può essere effettuato solo a favore di un altro ente quale lo Stato, la Regione o enti pubblici territoriali (cioè i Comuni o, dal momento della loro nascita, le UTI); il trasferimento deve essere comunicato previamente al Ministero che può solo verificare alcuni aspetti in tema di valorizzazione e sicurezza dei beni: non può quindi imporre o richiedere che il trasferimento venga fatto a favore di Comuni con più di 15.000 abitanti (come riferito da Gherghetta);

·         In questa situazione, resta da verificare se la Regione FVG – come in realtà accaduto – poteva arrogarsi con propria legge (n. 137) la potestà di disporre il trasferimento di detti beni demaniali (nel testo tuttora in vigore la Regione ha statuito che detti beni vengano trasferiti alla stessa Regione);

·         Lo Statuto del FVG – approvato con legge costituzionale – prevede che la Regione (art. 4, punto 14) abbia competenza primaria in tema di ”istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale”; il successivo art. 6, che riguarda le competenze integrative della Regione – quindi a supporto e nel rispetto di norme nazionali già emanate – specifica la competenza regionale in tema di “antichità e belle arti”;

·         Al contempo, il Testo Unico dei beni culturali (art. 8) riconosce le potestà delle Regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dallo stesso Testo Unico;

·         Entrando nello specifico, va da subito rilevato che la terminologia utilizzata nello statuto FVG non corrisponde a quella del Testo Unico (in tale corpus normativo si parla infatti di “beni culturali”, espressione assente nello Statuto FVG);

·         L’art. 4, punto 14 dello Statuto FVG – molto sintetico nel dato letterale - sembra riferirsi più all’aspetto istitutivo, organizzativo e gestionale dei musei e delle biblioteche, non attribuendo alcuna potestà in merito ai contenuti degli stessi che ex art. 822 sono demanio pubblico; inoltre, lo Statuto non fa neppure riferimento agli archivi che, nel caso dei Musei Provinciali, sono invero la parte economicamente e storicamente più rilevante;

·         In realtà è l’art. 6 Statuto (“antichità e belle arti”) che – seppur con una definizione molto ampia - sembra riguardare le collezioni e quindi il demanio; tale norma, però, come detto, riguarda la potestà integrativa della Regione e non consentirebbe, quindi, di derogare all’art. 53 D.L.vo 42/04;  

·         Concludendo, personalmente nutro seri dubbi sul fatto che la Regione abbia la potestà normativa per disporre con legge il trasferimento del demanio pubblico (Musei Provinciali) attualmente di proprietà della Provincia ed in piccola parte del Comune di Gorizia;

·         La legge regionale n. 137 – anche ove venisse modificata disponendo il trasferimento dei beni ai Comuni di Gorizia e Monfalcone – meriterebbe pertanto un attento vaglio della Corte Costituzionale.     

 

Un cordiale saluto,

Dario Obizzi