ORGOGLIO GORIZIANO, QUATTRO INCONTRI IN SALA DORA BASSI

LE OSSERVAZIONI DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE (estratto)

03.09.2015 13:19

Contributi e nota a cura dell’Istituto Regionale per il Patrimonio V Commissione permanente in merito al disegno di legge n. 109 <<Norme regionali in materia di beni culturali Culturale del Friuli Venezia Giulia

Premessa

Il ddl interviene in una situazione di criticità normativa; si è più volte ribadita, negli ultimi anni, la necessità di una legge quadro; il percorso normativo, a partire dalla LR 60/1976, che affrontava essenzialmente biblioteche, musei e archivi con una disciplina di tipo regolativo introducendo interventi contributivi, è caratterizzato da misure aggiuntive ma mai rivolte ad affrontare in maniera organica un sistema integrato di beni culturali.

Punti di forza del ddl:

-          orientamento contributivo: le diverse linee contributive sono rivolte a incentivare lo sviluppo e il rinnovamento, sostenendo iniziative progettuali, e solo in limitata parte alla copertura degli oneri di funzionamento;

-          programmazione, strumenti e organismi nel settore della cultura: il Titolo III, Capo I, contiene le Disposizioni di coordinamento con la legislazione regionale vigente in materia di attività culturali, al fine di inserire la materia dei beni culturali nell’ambito degli strumenti e organismi programmatici già previsti per le attività culturali; le modifiche degli artt. 5, 6, 7 della LR 16/2014 Norme regionali in materia di attività culturali interessano rispettivamente: il Documento triennale di politica culturale regionale, la Commissione regionale per la cultura, l'Osservatorio regionale della cultura (funzioni svolte dal Servizio regionale competente in materia di statistica).

-          raccordo con attività di promozione turistica, nel segno della riqualificazione in senso culturale dell’offerta turistica, in particolare per il Sistema Museale regionale (art. 6).

 

Osservazioni di carattere generale

Si rinvengono alcuni temi ed elementi suscettibili di maggiore sviluppo e/o integrazione:

  1. prospettiva di sistema, con focus sul territorio e sulle persone; un quadro di riferimento più ampio, articolato nei due punti che seguono:
  1. nesso inscindibile tra beni culturali e paesaggio, come tessuto connettivo dei beni stessi: il  paesaggio è il “palinsesto vivente”, fatto non più di monumenti isolati ma di  “beni“ correlati fra loro, che soltanto se presenti  in un “sistema”  e in questo inquadrati, diventano comprensibili in tutto il loro valore storico, culturale e sociale. Il solo riferimento è nell’art. 3, comma 2, lettera d: valorizzare le relazioni tra beni culturali e contesti territoriali. Si segnala l‘opportunità di introdurre il valore di paesaggio e la necessità, per una governance efficiente e una tutela che da difensiva diventa proattiva, di un sistema informativo territoriale condiviso tra tutti i soggetti interessati (Montella 2009, 135-137). In questa prospettiva potrebbe essere ulteriormente valorizzato, con un esplicito riferimento, il Sistema Informativo regionale del patrimonio culturale, vale a dire la Carta dei Beni Culturali del Friuli Venezia Giulia, che potrebbe assurgere, con l’attività di aggiornamento costante assicurata dall’IPAC, a strumento di pianificazione e valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali e paesaggistici;

 

  1. riferimento al patrimonio culturale come strumento per l’uguaglianza sociale e la crescita economica e civile della persona (artt. 3 e 9 della Costituzione); inserimento dei diritti degli utenti, di garanzie di tutela della persona, garanzie di formazione continua, adozione di una carta dei servizi, ecc.
  1. beni culturali immateriali (non appaiono nell‘oggetto della legge: Capo I art. 2, comma 1: beni culturali mobili e immobili); essi sono definiti dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio Culturale immateriale, approvata il 17.10.2003 dalla Conferenza generale UNESCO e ratificata dall’Italia con Legge 167/2007 come „le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale“ (art. 2).

Gli ambiti del patrimonio culturale immateriale sono i seguenti (art. 2.2):

a.     tradizioni ed espressioni orali (compreso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale);

b.    arti dello spettacolo;

c.     consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;

d.    cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo:

e.     saperi e pratiche legati all’artigianato tradizionale.

 

  1. sviluppo della categoria eterogenea dei “beni culturali mobili e immobili” (Capo II, art. 13) rispetto alla LR 60/1976.

Opportunità di inserimento del concetto di sistema integrato dei beni culturali (il solo riferimento è con le attività culturali/eventi: art. 3, comma 2, lettera e) e di rete/aggregazione di risorse culturali del territorio (università, istituti di ricerca e di cultura, Stato, associazioni, ecc.)

Eventuale riferimento l’art. 114 del Codice BCP, che costituisce un invito a Ministero, regioni e altri enti pubblici a elaborare livelli minimi tali da promuovere l’azione congiunta e concertata di più amministrazioni, così da favorire un sistema integrato di valorizzazione dei  Beni culturali pubblici e dei territori[1];

 

  1. misure dedicate al sostegno e alla valorizzazione delle professioni relative al patrimonio culturale.
  1. opportunità di inserire un riferimento alla legge 29 aprile 2015, n. 57, che ratifica la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico di La Valletta (16 gennaio 1992): misure di identificazione e protezione del patrimonio, conservazione integrata del patrimonio archeologico, finanziamento della ricerca e conservazione archeologica, potenziamento dell’archeologia preventiva, raccolta e divulgazione delle informazioni scientifiche, sensibilizzazione del pubblico, misure preventive per quanto riguarda la circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico, ecc.

Titolo II, Capo I. Musei

Contributi scaturiti dagli incontri IPAC - referenti dei musei di interesse regionale (multipli e grandi, medi e minori, non classificati, locali) [2].

 

Osservazioni di carattere generale:

-       Si segnala l‘opportunità di inserire riferimenti

a.     alla definizione di museo come “servizio pubblico” e non come mero contenitore di beni culturali mutuata da

- Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, art. 101, comma 2, che li definisce “servizi pubblici” e non meri contenitori di beni culturali, che acquisiscono, catalogano, conservano, ordinano ed espongono beni culturali per finalità di educazione e di studio;

- ICOM (International Council of Museums, organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali), così come è stata aggiornata nella XXI Assemblea generale tenutasi a Seul nell’ottobre 2004: “Il museo è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, educazione e diletto”;

b.    alla normativa statale e in particolare all’art. 114 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, ove si prevede che il “Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l’aggiornamento periodico”;

c.     ai seguenti documenti, per quanto concerne ambiti funzionali, processi/attività di produzione del valore, valutazione/autovalutazione, accreditamento, funzioni/competenze/percorsi formativi/reclutamento del personale, livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione, requisiti minimi, ecc.:

1.     Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (D. Lgs. n.112/98 art. 150 comma 6, d’ora in poi Atto di indirizzo), integrato dagli Atti della Commissione incaricata di elaborare una proposta per la definizione dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, istituita con Decreto del Ministro F. Rutelli del 1 dicembre 2006 (in Montella, Dragoni 2010, d’ora in poi Atti Commissione 2006); i “requisiti minimi” introdotti per i vari ambiti funzionali da questa Commissione (nota anche come Commissione Montella dal nome del suo presidente) possono costituire un suggestivo riferimento per i “requisiti funzionali di base per l’inserimento nel Sistema museale regionale” (art. 5, comma 2, lettera f); così anche  per la specificazione delle “attività fondamentali dei musei” (art. 4, comma 2)[3].

2.     Carta nazionale delle professioni museali del 2008[4];  

3.     CCNL di Federculture, primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico per i lavoratori del settore culturale (per tutelare il reclutamento dei neolaureati nell’ambito della cultura e delle mansioni che sono chiamati a svolgere - modalità contrattuali e di pagamento).

 

-       opportunità di inserire, oltre alla valutazione condotta dalla Commissione tecnico –scientifica,  processi di valutazione/autovalutazione ciclici, da svolgere parallelamente al progressivo modificarsi  delle condizioni dei musei, in relazione a ciascuno degli ambiti funzionali contemplati dall’Atto di indirizzo (status giuridico, assetto finanziario, strutture del museo, personale, sicurezza, gestione e cura delle collezioni, rapporto con il pubblico e relativi servizi, rapporti con il territorio). Cfr. Atti Commissione 2006, anche per lo schema di scheda di valutazione/autovalutazione.

 

-       Il ddl potrebbe ribadire il legame tra musei e territorio, come è indicato nell’ottavo ambito dell’Atto di indirizzo, non limitandolo alle finalità delle rete museale (Art. 7 comma 1): i musei hanno la funzione di essere presidi, centri di interpretazione del territorio e del paesaggio e da questa responsabilità emerge il loro stesso valore;

 

-       forte preoccupazione per la riforma amministrativa espressa dai musei di diretta proprietà o gestione delle Province di Gorizia e Pordenone: Musei provinciali di Gorizia, Galleria d’arte Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, Museo provinciale della vita contadina “Diogene Penzi” San Vito al Tagliamento e sezioni di Maniago e Cavasso Nuovo; richiesta di indicazioni in merito a reti già esistenti e attive: in particolare la Rete CarniaMusei e la Rete museale della Provincia di Udine.

 

Proposte di revisione/integrazione, eventualmente da recepire nei regolamenti attuativi

 

1.     Prevedere che la catalogazione dei beni museali ed ecomuseali avvenga nell’ambito del Sistema Informativo Regionale di Beni Culturali - SIRPAC, esempio virtuoso di catalogazione partecipata, gestito dall’Istituto regionale per il patrimonio culturale, anche in considerazione delle modalità per la fruizione dei risultati previste nel nuovo sito. Tale modalità di catalogazione partecipata potrebbe configurarsi come “ulteriore requisito” necessario ad acquisire la qualifica di “Museo a rilevanza regionale” (art. 7, comma 1, lettera b).

2.     Prevedere inoltre che i dati e le informazione censite nel sistema SIRPAC possano essere rilasciati in modalità di tipo aperto (open data), ai sensi della LR 17 aprile 2014, n. 7, art. 3, comma 3, anche a seguito di accordi, come promosso dalla stessa Legge regionale (art.3, comma 3: La Regione, al fine di rendere riutilizzabile la più ampia quantità di patrimonio informativo pubblico, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale).

3.     Inserire un’integrazione alla LR 10/2008: aggiungere all’art. 2, comma 2, le seguenti parole: “anche in formato open data”.

4.     inserire un riferimento ai profili essenziali del personale (direttore, conservatore, responsabile dei servizi educativi, coordinatore dei servizi di custodia e accoglienza del museo, responsabile della sicurezza, eventualmente registrar) e rivedere la definizione di direzione scientifica (Art. 5 comma 2 lettera b, punto 2 [direzione scientifica]), alla luce della Carta nazionale delle professioni museali e degli Atti della Commissione 2006  (“nei musei di minori dimensioni una sola figura potrebbe assommare le competenze inerenti a direttoae, conservatore e responsabile dei servizi educativi”); occorre considerare che nei musei minori la stessa figura professionale è chiamata a svolgere mansioni molteplici: direttore o conservatore, operatore didattico, custode e spesso ha un incarico part-time.

5.     considerare e regolamentare il ruolo del volontariato nell’attività museale, tenuto conto del rilievo che tale collaborazione assume per molti musei locali.

6.     inserire riferimenti agli operatori locali/locals, che svolgono un loro ruolo fondamentale nel raccontare il territorio e la realtà museale ivi contenuta, e a modalità di coinvolgimento retribuito;

7.     estendere l’offerta formativa erogata dall’IPAC (art. 6, comma 3: corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale operante nei musei del Sistema regionale e finalizzati a migliorare l’offerta dei servizi museali) agli operatori volontari e operatori locali; considerare la possibilità di voucher formativi.

8.     definire i rapporti di collaborazione con gli uffici periferici del MiBACT, in particolare per i musei archeologici (per il reclutamento dei conservatori, per la denuncia e il riconoscimento dei depositi, ecc.), individuando modalità che facilitino il rapporto tra musei e Soprintendenze;

9.     creare un servizio di consulenza dedicato alle istituzioni e reti museali per intercettare i finanziamenti europei e per un’attività costante di fund raising. Se questo fosse utile anche agli ecomusei potrebbe essere un ufficio unico, eventualmente con sede nell’Istituto regionale per il patrimonio culturale;